Immobili demoliti e ricostruiti, ok al beneficio per gli acquirenti

Gli acquirenti di unità immobiliari sottoposte ad interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico possono fruire della detrazione fiscale prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. sismabonus acquisti). È la risposta ad interpello n. 366 dell’Agenzia delle entrate, in cui la società istante chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione di tale articolo, in quanto è proprietaria di un immobile che sarà sottoposto ad interventi di demolizione e ricostruzione con variazione della superficie coperta, del volume, dell’altezza massima, delle unità immobiliari e del numero di piani. L’Agenzia ha quindi richiamato la disciplina di tale articolo, secondo cui «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare». Nel dare parere positivo, l’Agenzia ha anche richiamato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 24 giugno 2020, secondo cui la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 afferma che «le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3, e che non hanno presentato l’asseverazione in parola […] possono integrare i titoli abitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti». Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ritiene che «gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi al beneficio in commento, nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa agevolativa sopra richiamata e secondo i chiarimenti forniti dalla prassi citata».